Il tradimento cibernetico con l’amante virtuale giustifica l’allontanamento del coniuge

Il tradimento cibernetico con l’amante virtuale giustifica l’allontanamento del coniuge
11 Giugno 2018: Il tradimento cibernetico con l’amante virtuale giustifica l’allontanamento del coniuge 11 Giugno 2018

IL CASO. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione con la quale il Giudice di primo grado, nell’ambito di un procedimento per separazione giudiziale, aveva respinto la domanda di addebito a carico della moglie.

Avverso tale decisione il marito aveva proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi e, tra gli altri, per “violazione e falsa applicazione degli artt. 151 cod. civ. e 143, secondo comma, cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.); erronea valutazione dell'obbligo di coabitazione”.

In particolare, aveva censurato la sentenza laddove aveva “ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web”.

In contrario, sosteneva che tale circostanza “non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9384/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nel farlo, ha però colto l’occasione per aderire alla soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Bologna, ritenendo che vada ravvisata “una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 cod. civ. da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione”.

Ed ha aggiunto che, in tal caso, l’“abbandono della casa coniugale” è, pertanto, da giustificare quale “conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito”.

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